Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’introduzione della dicitura ‘non binario’ nei documenti di stato civile richiede un intervento legislativo specifico anziché una decisione giudiziaria.
Necessità di un’intervento legislativo
La Corte ha respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982, evidenziando che la procedura di rettificazione del sesso sull’atto di nascita non può automaticamente comportare l’istituzione di un terzo genere non binario. Questa decisione, secondo la Consulta, avrebbe un impatto esteso che richiederebbe un’azione legislativa sistemica.
Ruolo del legislatore e sensibilità sociale
La sentenza numero 143/2024 enfatizza che la divisione binaria tra uomo e donna permea vari ambiti giuridici e sociali, come il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, influenzando anche questioni legate allo stato civile e al nome. Tuttavia, la Corte riconosce che l’identità ‘altra’, per coloro che non si identificano né come uomo né come donna, può generare disagio e sollevare questioni di rispetto della dignità e della salute psicofisica.
L’attenzione del legislatore alla sensibilità sociale
In base alla sentenza, il legislatore deve essere il primo interprete della sensibilità sociale e delle esigenze emergenti, come il riconoscimento dell’identità non binaria. La Corte Costituzionale sottolinea che, considerando anche il contesto internazionale e dell’Unione Europea, spetta al Parlamento l’adozione di eventuali normative che tengano conto di queste tematiche sociali rilevanti.
La Corte, pertanto, chiarisce che non spetta a un organo giudiziario introdurre cambiamenti sostanziali nell’ordinamento, ma è compito delle istituzioni legislative rispondere alle sfide della società in continuo mutamento.
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