Ultimo aggiornamento il 3 Febbraio 2024 by Redazione
Non cumulabilità dei redditi da lavoro con le pensioni anticipate
L’INPS ha chiarito che per le pensioni con quota 100, quota 102 e per quelle anticipate flessibili non è possibile cumulare i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. Questa regola si applica dal primo giorno in cui la pensione diventa effettiva e rimane in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’INPS si impegna a informare i pensionati su questa regola al momento della comunicazione della liquidazione della pensione, in linea con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Dichiarazione dei redditi da lavoro per i pensionati con quota 100, quota 102 e pensione anticipata flessibile
I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile devono dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sulla non cumulabilità della pensione. Nel caso in cui non si rispetti questa regola, l’INPS è tenuto a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.
Eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale
Esiste un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, a condizione che non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Tuttavia, è importante tenere presente che per il calcolo di questo limite vengono considerati tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, compresi quelli relativi all’attività svolta nei mesi precedenti o successivi alla data di inizio della pensione e/o al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Per ulteriori dettagli, si possono consultare le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019.