Ultimo aggiornamento il 3 Febbraio 2024 by Redazione
Non cumulabilità dei redditi da lavoro con le pensioni anticipate
L’Inps ha chiarito che per le pensioni con quota 100, quota 102 e per quelle anticipate flessibili non è possibile cumulare i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. Questa regola si applica dal primo giorno di decorrenza della pensione e rimane in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’istituto si impegna a informare i pensionati su questa non cumulabilità quando comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in linea con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Dichiarazione dei redditi da lavoro per i pensionati con quota 100, quota 102 e pensione anticipata flessibile
I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sulla non cumulabilità della pensione. Nel caso in cui non si rispetti questa regola, l’Inps è obbligata a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità già pagate.
Eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale
Un’eccezione a questa regola riguarda i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Tuttavia, è importante tenere presente che per il calcolo di questo limite vengono considerati tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, compresi quelli ottenuti nei mesi precedenti o successivi alla data di inizio della pensione e/o al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Per ulteriori dettagli, si possono consultare le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019.