Censimento online: la lotta all'evasione si avvicina - avvisatore.it
Entro il 31 gennaio 2024, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e alcuni gestori stranieri “non-Ue” dovranno fornire all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e servizi effettuate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Successivamente, entro il 29 febbraio, l’Agenzia delle Entrate condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi dell’Unione Europea, in base alla residenza del venditore, ricevendo a sua volta i dati relativi ai venditori residenti in Italia.
La direttiva europea Dac7, che riguarda lo scambio automatico di informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi tramite piattaforme digitali, è stata resa operativa in Italia attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Questo provvedimento, basato sul Dlgs 32/2023, stabilisce la tabella di marcia per l’attuazione della direttiva.
Secondo la direttiva Dac7, l’obbligo di comunicazione riguarda le attività di e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e il noleggio di mezzi di trasporto. Tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (con oltre 2.000 attività) e i “piccoli inserzionisti” (venditori con meno di 30 attività e un importo totale di corrispettivo inferiore a 2.000 euro all’anno).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce i contenuti, i termini e le regole per la comunicazione dei dati da parte dei gestori di piattaforme. I gestori residenti in Italia o con una stabile organizzazione nel Paese devono fornire i dati all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche i gestori esonerati devono inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il provvedimento stabilisce anche le regole per i gestori stranieri non qualificati non-Ue, come ad esempio gli operatori che facilitano la locazione di immobili in Italia.
I gestori di piattaforme devono comunicare le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Le prime informazioni relative al 2023 dovranno quindi essere fornite entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio di dati avverrà quindi entro il 29 febbraio 2024.
Queste nuove regole mirano a garantire una maggiore trasparenza e a contrastare l’evasione fiscale nel settore delle piattaforme digitali.
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