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Consiglio d’Europa: l’annullamento delle elezioni è un’extrema ratio da considerare

La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, ha recentemente avviato un’analisi approfondita riguardo alle circostanze che potrebbero portare all’invalidazione delle **elezioni** nei **paesi membri**. Questo tema è diventato di grande attualità dopo le dichiarazioni del vice presidente degli **Stati Uniti**, J.D. Vance, durante la **Conferenza di Monaco**, in merito all’annullamento delle **elezioni presidenziali** in Romania. La decisione n. 32 della **Corte costituzionale** rumena, datata 6 dicembre 2024, ha invalidato il primo turno delle elezioni che si erano svolte il 24 novembre 2024. Vance ha anche sollevato preoccupazioni riguardo a possibili annullamenti in Germania, dove si vota per il rinnovo del Bundestag il 23 febbraio 2025. Questo contesto ha spinto il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos, a richiedere chiarimenti alla **Commissione di Venezia**.

Rapporto urgente della commissione

Il “rapporto urgente” pubblicato il 27 gennaio 2025 ha confermato che una **Corte costituzionale** ha la facoltà di invalidare le **elezioni**, ma solo in circostanze specifiche e a condizione che vengano rispettate determinate **garanzie**. I membri del comitato redattore, tra cui Marta Cartabia (Italia), Christoph Grabenwarter (Austria) e Eirik Holmøyvik (Norvegia), hanno esaminato le problematiche sollevate dal caso rumeno, il primo all’interno dell’**Unione Europea** ad affrontare l’invalidamento delle elezioni per presunti interventi esterni e disinformazione tramite TikTok. La **Commissione** ha messo in evidenza l’importanza delle **tecnologie digitali** nelle campagne elettorali e l’influenza di attori esterni, senza però entrare nel merito della situazione rumena.

Linee guida principali

Il rapporto sottolinea che la richiesta di chiarimenti da parte di Rousopoulos si riferisce a questioni di **diritto costituzionale** comparato e norme europee e internazionali. La **Commissione** ha delineato due linee guida principali: la prima riguarda l’importanza di stabilire norme che garantiscano un risultato elettorale che rifletta la volontà popolare, come previsto dall’**Articolo 3** del **Protocollo n. 1** della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La seconda sottolinea che gli **elettori** devono avere la certezza che il loro voto sia definitivo. L’annullamento delle **elezioni**, quindi, deve essere considerato un’**extrema ratio**, da attuare solo in circostanze eccezionali per mantenere la fiducia degli elettori nella legittimità del processo elettorale.

Circostanze eccezionali per invalidare le elezioni

La **Commissione di Venezia** ha chiarito che le “circostanze eccezionali” per invalidare le **elezioni** devono comportare un **pregiudizio** reale sull’esito del voto. Le conseguenze dell’annullamento devono risultare meno dannose rispetto all’accettazione dei risultati, nonostante eventuali irregolarità. Le **Corti costituzionali** possono intervenire se la legislazione elettorale non garantisce elezioni libere, anche in assenza di regolamentazioni su aspetti cruciali della campagna elettorale. Le violazioni dei **diritti elettorali** possono derivare non solo dallo **Stato**, ma anche da attori pubblici e privati, come ONG, media e social media, e le prove di tali violazioni non devono basarsi esclusivamente su informazioni d’intelligence, che potrebbero non essere verificabili.

Ruolo dell’intelligenza artificiale nella propaganda elettorale

Il rapporto della **Commissione di Venezia** evidenzia anche il ruolo dell’**intelligenza artificiale** nella propaganda elettorale online, sottolineando il potenziale di amplificazione della **disinformazione**. Gli **Stati membri** sono esortati a regolamentare attentamente tali pratiche, prestando attenzione ai discorsi d’odio. La **Commissione** raccomanda che le campagne elettorali online siano soggette alle stesse regole di **trasparenza** e finanziamento delle campagne tradizionali. La responsabilità di valutare se una campagna online ha violato queste normative spetta ai giudici, che devono decidere se tali violazioni possano aver influenzato l’esito delle **elezioni**.

Francesca Monti

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