Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2024 by Luisa Pizzardi
Il caso del proprietario di una cabina abusiva sul litorale romano
La vicenda ha origine dal ricorso presentato dal signor G.S., proprietario di una cabina abusiva sul litorale romano del Lido di Ostia, condannato a pagare indennizzi più elevati rispetto al passato, a seguito di quanto previsto da una legge finanziaria con effetto retroattivo.
La decisione della Corte Costituzionale
La vicenda era poi approdata in Cassazione, dove la Seconda Sezione civile della Suprema Corte aveva censurato la disposizione della legge finanziaria, ritenendo che la commisurazione dell’indennizzo ai valori di mercato anziché ai più bassi valori tabellari fosse lesiva del principio di affidamento legittimo tutelato dagli artt. 3 e 23 della Costituzione. Tuttavia, con il verdetto depositato oggi, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità, ritenendo che la scelta del legislatore di attribuire efficacia retroattiva a una norma innovativa per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima operi un razionale contemperamento tra ragioni antagoniste.
‘affidamento riposto dagli autori di condotte illegittime e le esigenze costituzionalmente tutelate
Secondo la Corte, l’affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi è stato considerato recessivo rispetto a differenti esigenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la più adeguata difesa di questi ultimi, in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino. Inoltre, l’intervento del legislatore mira anche ad eliminare inique sperequazioni, poiché in precedenza gli indennizzi richiesti agli autori di occupazioni aggravate dalle trasformazioni irreversibili interessate dalla modifica del sistema di computo erano gli stessi previsti per condotte più lievi, vale a dire per mere occupazioni senza realizzazione di opere inamovibili.