Intesa sulla ricostruzione privata post-sisma 2016: nuove disposizioni per le strutture temporanee produttive

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Intesa sulla ricostruzione privata post-sisma 2016: nuove disposizioni per le strutture temporanee produttive - Occhioche.it

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2024 by Francesca Monti

La Cabina di coordinamento sisma ha recentemente raggiunto un’intesa sull’ordinanza che introduce alcune novità significative nella ricostruzione privata post-sisma 2016. La struttura commissariale alla ricostruzione ha reso noto che l’ordinanza mira a fornire maggiore flessibilità agli imprenditori che hanno realizzato strutture temporanee produttive dopo il terremoto, comprese le stalle provvisorie. Questi edifici temporanei hanno ospitato le attività economiche in seguito all’inagibilità degli edifici originali e, in molti casi, sono tuttora in uso.

“Proroga dei termini per la conservazione delle strutture temporanee produttive”

La prima novità introdotta dall’ordinanza riguarda l’estensione dei termini per la conservazione delle strutture temporanee produttive. ‘ordinanza, che va a integrare le precedenti modifiche al Testo unico della ricostruzione privata e l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, offre agli imprenditori la possibilità di decidere se mantenere o meno queste strutture, stabilendo le modalità e i termini per farlo. In particolare, la data del 31 marzo, entro cui era originariamente prevista la demolizione delle strutture provvisorie, è stata posticipata al 30 settembre 2024. Inoltre, l’ordinanza prevede la possibilità per l’imprenditore che utilizza la struttura delocalizzata e che non desidera demolirla, di presentare richiesta per mantenerla per un periodo massimo di 6 anni.

“Presentazione delle richieste di conservazione provvisoria e modifiche al Testo unico della ricostruzione privata”

Le richieste di conservazione provvisoria delle strutture temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024, a condizione che gli interventi sull’edificio originario siano conclusi entro il 30 settembre 2024. In alternativa, le richieste possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qualora gli interventi sull’edificio originario non siano conclusi o avviati entro il 30 settembre 2024.

‘ordinanza introduce anche altre modifiche al Testo unico della ricostruzione privata, con particolare riferimento alle attività agricole e produttive che devono ricostruire più edifici. Per le attività agricole, è stata introdotta la possibilità di eseguire gli interventi sugli edifici appartenenti all’impresa in modo unitario, tramite la presentazione di un’unica domanda e l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice. Questa opzione è valida anche per i complessi immobiliari con destinazione d’uso produttiva, consentendo la ricostruzione degli edifici in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del richiedente, o anche con accorpamento degli stessi. In presenza di un unico titolo edilizio, è consentita la presentazione di una unica domanda con affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa.

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