Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Giordana Bellante
Per contrastare la diffusione della peste suina africana e tutelare il settore suinicolo italiano, il Ministero della Salute ha recentemente aggiornato le linee guida di biosicurezza. Queste misure, che seguono le disposizioni già in atto e quelle precedentemente emesse l’1 agosto, prorogano e definiscono ulteriormente le regole fino al 15 settembre 2023, considerando le diverse zone di rischio e i focolai esistenti.
Misure di sorveglianza e responsabilità delle regioni
Le nuove disposizioni stabiliscono che la sorveglianza sulla situazione epidemiologica sarà rivalutata al 15 settembre. Le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di adottare misure più restrittive in base alla propria valutazione del rischio, anche in territori non attualmente soggetti a restrizioni per la PSA. Questo potrà includere l’estensione delle attuali misure ad altre aree qualora emerga un rischio di contagio.
La vigilanza e il monitoraggio della situazione da parte delle autorità locali sono fondamentali per garantire la sanità degli allevamenti. Giovanni Filippini, commissario per la gestione delle emergenze sanitarie, ha sottolineato l’importanza di bilanciare la protezione contro la diffusione del virus e la necessità di garantire la continuità operativa degli allevamenti. In questa ottica, è necessario aumentare la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine per prevenire eventuali irregolarità, come quelle relative alla segnalazione della mortalità degli animali e il rispetto delle norme di biosicurezza.
Norme specifiche per gli allevamenti e il macello
Negli allevamenti, è obbligatorio che tutto il personale utilizzi vestiario monouso, comprendente tute, calzature e guanti, per chiunque acceda alla zona pulita. Questo vestiario deve essere correttamente gestito e smaltito dopo l’uso. La violazione di queste norme comporterà conseguenze, tra cui la possibile perdita dei diritti agli indennizzi in caso di focolai e l’aggravio di responsabilità penali.
Inoltre, il Ministero ha stabilito regolazioni specifiche per le movimentazioni di animali, tenendo conto delle deroghe europee. Nelle regioni di EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE e LOMBARDIA, le movimentazioni “da vita” saranno consentite solo all’interno delle zone di protezione e sorveglianza, senza superare i limiti di rischio stabiliti. Le movimentazioni relative al macello e ai trasporti di suini e prodotti animali saranno soggette a precise autorizzazioni.
Gestione dei focolai e comunicazioni obbligatorie
Per quanto riguarda la gestione dei focolai di peste suina, il Ministero della Salute ha predisposto norme rigorose per le notifiche, necessarie in caso di sospetti o conferma di focolai. Saranno previsti indagini epidemiologiche dettagliate e flussi di campioni per monitorare efficacemente la situazione. Le misure già attive per gli allevamenti familiari, che detengono suini o cinghiali destinati alla produzione di alimenti nelle aree di restrizione, resteranno in vigore. Questi allevamenti dovranno procedere alla macellazione dei capi e sarà vietata la riproduzione e il ripopolamento degli animali.
Regolamenti sull’accesso agli allevamenti
Un altro punto cruciale delle nuove misure riguarda l’accesso agli allevamenti suini. È vietato l’ingresso di mezzi agricoli non direttamente coinvolti nell’attività di allevamento, come quelli utilizzati per la lavorazione dei campi. Inoltre, chiunque acceda a un allevamento è tenuto a fornire dettagli riguardanti gli allevamenti visitati in un periodo potenzialmente a rischio, come la data di ingresso, il codice aziendale e i motivi della visita. Questo requisito si estende anche ai trasportatori di animali e mangimi.
Infine, si raccomanda di limitare gli scambi di personale e attrezzature tra allevamenti e di promuovere sessioni formative specifiche per il personale coinvolto, al fine di garantire il rispetto delle norme di biosicurezza e prevenire la diffusione della malattia.