Penali per recesso anticipato: ecco quando scattano le bollette - avvisatore.it
Il mercato libero dell’energia non è così libero come sembra. A partire dal 1° gennaio, i clienti domestici e le piccole imprese che desiderano cambiare fornitore prima della scadenza del contratto potrebbero dover affrontare una penale per il recesso anticipato.
Le compagnie energetiche potranno applicare queste penali solo ai contratti di durata determinata, solitamente della durata di 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso. Tuttavia, le penali potrebbero essere previste anche nei contratti a tempo indeterminato se hanno un prezzo fisso per un determinato periodo di tempo. Queste nuove regole sono state stabilite dalla delibera dell’Arera del 6 giugno, che si basa sulla “direttiva elettrica” dell’UE del 2019, già recepita dal Parlamento italiano nel 2021.
Questa nuova misura si inserisce in un momento delicato di transizione dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele prevista per il 10 gennaio per il gas e il primo luglio per l’elettricità. Le associazioni dei consumatori hanno reagito con forza a queste penali. Consumerismo le definisce “assurde” e critica le “condizioni vincolanti” in un mercato che dovrebbe essere libero. Il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio contro la delibera dell’Arera, definendo gli oneri “illegittimi” e ipotizzando una “class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati”. Assoutenti chiede un intervento dell’Antitrust e di Mister Prezzi, spiegando che queste penali “potevano avere un senso prima della crisi energetica, quando non c’erano volatilità e aumenti delle tariffe”, ma ora “ostacolano la concorrenza impedendo ai consumatori di passare a offerte più convenienti”. L’Unione nazionale consumatori accusa il Parlamento italiano di stare dalla parte delle compagnie energetiche anziché delle famiglie, andando contro la libera concorrenza che prevede la piena mobilità del consumatore.
L’Arera specifica che i fornitori avranno diversi obblighi da rispettare. Dovranno indicare chiaramente l’eventuale onere nel suo importo massimo, che dovrà essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. Non è ancora chiaro l’importo delle penali, ma l’autorità afferma che la somma richiesta dovrà essere proporzionata e non potrà superare la perdita economica derivante dal recesso anticipato. Sarà compito del venditore dimostrare l’esistenza e l’entità della perdita.
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