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Usl umbra: Nessuna condizione per il suicidio assistito di Laura Santi

Usl Umbria 1 respinge richiesta di suicidio assistito per Laura Santi

L’Usl Umbria 1 ha respinto la richiesta di Laura Santi, perugina di 48 anni affetta da sclerosi multipla, di accedere al suicidio assistito. L’associazione Luca Coscioni ha reso nota la decisione, sottolineando che “non siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito”.

Valutazioni del gruppo multidisciplinare della Usl

Secondo l’associazione Luca Coscioni, il gruppo multidisciplinare della Usl ha confermato le valutazioni già espresse in precedenza. In particolare, è stato stabilito che Laura Santi “è affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili; è capace di prendere decisioni libere e consapevoli; ha una dipendenza totale e continuativa da terze persone in ogni attività quotidiana; non è tenuta in vita al mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 242\2019”.

Il gruppo ha preso atto dell’assenza di trattamenti di sostegno vitale e ha concluso, a maggioranza dei suoi componenti, che attualmente non vi siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito alle condizioni di Laura Santi che renderebbero lecita la prestazione dell’aiuto al suicidio.

Possibili azioni legali e discriminazione

L’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni e difensore che coordina il collegio legale di Laura Santi, ha annunciato che stanno valutando ulteriori azioni legali a seguito del diniego ricevuto. Gallo ha sottolineato che il diniego evidenzia ancora una volta che il requisito del sostegno vitale è una condizione discriminatoria per una persona malata capace di autodeterminarsi, con una patologia irreversibile che provoca sofferenza intollerabile.

Gallo ha inoltre evidenziato che la relazione medica su cui si basa il diniego riporta che Laura è totalmente dipendente da atti compiuti da terze persone, sottolineando che questo elemento, di fatto, costituisce una forma di assistenza vitale. In assenza di un’interpretazione condivisa, sarà compito dei giudici rispondere a questa domanda.

Redazione

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